Di seguito è riportata la bozza del contratto di locazione

CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO

Il signor __ di seguito denominato locatore concede in affitto al __ di seguito denominato conduttore, che accetta per sé e suoi aventi causa, l'alloggio arredato __ parte dell'unità immobiliare sita in Roma via del Fosso della Castelluccia n. 146 lotto 55 piano __ int. __ ad uso abitativo e distinta in catasto al foglio 1161 particella 1544 sub __ e comprensivo del corrispondente posto auto.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Art. 1 Il contratto è stipulato per la durata dal __ al __, allorché cessa senza necessità di alcuna disdetta.

Art. 2 Il conduttore dichiara espressamente di avere l'esigenza di limitare la durata contrattuale come in art. 1 poiché è in procinto di acquistare una abitazione di proprietà.

Art. 3 Il conduttore può recedere dal contratto solo dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con un preavviso minimo di 3 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della nota di recesso. L'insufficienza o l'assenza del preavviso comporta per il conduttore l'obbligo di versare al locatore un importo pari a tre mensilità (canone + spese), oltre a quelle già dovute, anche in presenza del rilascio dell'immobile. Durante il periodo di preavviso il conduttore ha l'obbligo di consentire la visita all'immobile locato da parte delle persone interessate all'affitto successivo il sabato mattina dalle 9,30 alle 13,00.

Art. 4 Il canone di locazione è convenuto in __ € mensili anticipati, importi che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario.

Art. 5 Per le spese comuni sostenute per la fornitura dei servizi comuni (acqua fredda, elettricità, gas, pulizia ed illuminazione delle zone comuni, Ta.Ri., spese consortili, canone TV, giardinaggio ed Internet wi-fi) il conduttore pagherà, salvo conguaglio finale, la somma di __ €/mese anticipate. La potenza dell'energia elettrica fornita è di 1 kw ed un prelievo maggiore di 1 kw provocherà l'interruzione dell'erogazione.

Art. 6 Per la fornitura dell'acqua calda il conduttore pagherà la somma di 20,00 €/mc per il suo consumo. La lettura iniziale del contatore dell'acqua calda è di __ mc. Il conduttore verserà la somma anticipata di 20 €/mese per il consumo presunto dell'acqua calda da conguagliare al termine dell'affittanza in base alla lettura finale.

Art. 7 Per la fornitura del riscaldamento il conduttore pagherà, salvo conguaglio finale, la somma anticipata di __ € per ogni mese o frazione di mese in cui il riscaldamento è attivo. L'orario di accensione è dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 22 ed inoltre il sabato e la domenica anche dalle 13 alle 14,30. Se le temperature sono miti gli orari di accensione possono essere accorciati per motivi di tutela ambientale.

Art. 8 La manutenzione ordinaria e le eventuali riparazioni degli arredi e dell'impiantistica interna all'alloggio saranno effettuate a cura e spese del conduttore anche se derivate da un uso appropriato.

Art. 9 A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) la somma di 1.000 euro, non imputabile in conto canoni. Tale deposito cauzionale sarà restituito al momento della restituzione delle chiavi previo verifica dello stato dell'alloggio e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Art. 10 Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n 392/78 ed inoltre comporterà l'immediato distacco delle utenze (acqua fredda, acqua calda, elettricità, gas e riscaldamento). La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 11 Le spese di bollo per le ricevute sono a carico del conduttore

Art. 12 L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore. E' fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'alloggio, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Art. 13 Il conduttore dichiara di aver visitato l'alloggio locato, di averlo trovato adatto all'uso convenuto e, pertanto, di prenderlo in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da tale momento custode dello stesso. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'alloggio nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Art. 14 Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali affittati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Art. 15 Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Art. 16 Il conduttore non può chiedere in nessun caso risarcimenti per danni di importo complessivo superiore al 30 % dei canoni dovuti per l'intera durata contrattuale.

Art. 17 Il conduttore deve consentire l'accesso all'alloggio al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'alloggio il sabato dalle 10,00 alle 12,00.

Art. 18 Durante gli ultimi 30 giorni di locazione il conduttore dovrà permettere alle persone interessate alla locazione successiva di visitare l'immobile locato il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12. Inoltre il conduttore autorizza irrevocabilmente il locatore a stipulare il successivo contratto di locazione a terzi con decorrenza immediatamente successiva alla scadenza di questo contratto e perciò sin d'ora l'immobile si intende riconsegnato alla detta scadenza ed il locatore è irrevocabilmente autorizzato a portare a discarica eventuali oggetti ancora presenti nell'immobile ed a distaccare le utenze in caso di abusiva permanenza del conduttore.

Art. 19 Il conduttore si impegna a: non compiere atti né a tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile; rispettare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti, le leggi e le normative civili penali ed amministrative applicabili e le norme della buona educazione; non eleggere residenza anagrafica nel fabbricato; non introdurre nel fabbricato animali o cose con l'unica eccezione degli effetti personali; non accedere agli spazi esterni al fabbricato poiché sono zone private escluse dal contratto e vietate ad eccezione del parcheggio e dei percorsi strettamente necessari per entrare; a mettere al corrente i suoi ospiti del divieto di cui al punto precedente ed ad assumersi ogni responsabilità di fatti conseguiti alla violazione di tale obbligo; non porre alcun oggetto sui davanzali delle finestre; provvedere, al termine della locazione, a rimuovere dall'immobile tutti gli oggetti di sua proprietà al termine della locazione accettando, in caso contrario, che tali oggetti siano trasportati a discarica senza l'obbligo di alcun adempimento ed a sue spese.

Art. 20 Il conduttore consente al locatore di tenere una chiave dell'alloggio locato fermo restando che potrà essere usata senza il permesso del conduttore solo in caso di emergenza (allagamenti, fughe di gas ecc.).

Art. 21 Il conduttore è al corrente che l'acqua dell'impianto idrico è di pozzo e non è garantita potabile.

Art. 22 Il conduttore dichiara di non avere precedenti penali né carichi pendenti restando pattuita la nullità di questo contratto in caso di dichiarazione mendace.

Art. 23 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nell'unità immobiliare che comprende l'alloggio a lui locato e, ove egli più non la occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune di Roma. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con questo contratto (legge n. 675/96).

Art. 24 Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98.

Art. 25 Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica.

Art. 26 Il locatore dichiara di optare per il regime fiscale della cedolare secca.

Letto, confermato e sottoscritto.

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